Art. 8

In vigore dal 24 nov 1944
Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto. Fino all'entrata in vigore della norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.
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