Art. 12

In vigore dal 24 nov 1944
Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salve le eccezioni che saranno determinate con il decreto preveduto nell'. Esse saranno rimborsate dalle Camere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la spesa.
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Art. 12 Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria. — Testo vigente | Portale Normativo