Art. 9

In vigore dal 2 mar 1974
Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri. Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori. In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano. Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.

Note all'articolo

  • La L. 12 luglio 1951, n. 560 ha disposto (con l'articolo unico) che "Fanno parte della Giunta di ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura, con voto deliberativo, oltre i quattro membri indicati nell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, anche un rappresentante degli artigiani ed uno dei coltivatori diretti".
  • Il Decreto Ministeriale 25 gennaio 1974 (in G.U. 15/02/1974, n. 43) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Un membro scelto in rappresentanza del settore degli scambi con l'estero fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560, e 29 dicembre 1956, n. 1560".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-21;315#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo