Allegato›Capo III
Art. 140
Disposizioni per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa (articolo 74-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
In vigore dal 31 gen 2026
Disposizioni per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa
(articolo 74-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, semprechè i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.
2. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti ai fini IVA, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.
3. In deroga a quanto disposto dall', comma 1, i rimborsi previsti nell', non ancora liquidati alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a euro 258.228,45.
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