Allegato›Capo II
Art. 137
Raccolta e cessione di prodotti selvatici non legnosi (articolo 1, comma 109, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
In vigore dal 31 gen 2026
Raccolta e cessione di prodotti selvatici non legnosi
(, comma 109, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
1. La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall' del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
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