Allegato›Capo II
Art. 134
Disposizioni relative ai produttori agricoli (articolo 51 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
In vigore dal 31 gen 2026
Disposizioni relative ai produttori agricoli
( decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
1. Per gli acquisti intraunionali imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all', comma 5, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell', comma 3, e dell', commi 1 e 2.
2. Per le cessioni di cui all', comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'.
3. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all', che non hanno optato a norma dello stesso , comma 9, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.
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