Allegato›Capo VI
Art. 144
Operazioni con l'estero e volume d'affari (articolo 37 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
In vigore dal 31 gen 2026
Operazioni con l'estero e volume d'affari
( decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all' la differenza ivi prevista è non imponibile in caso di cessione ai sensi degli , e in caso di cessione ai sensi degli .
2. Gli acquisti dei beni di cui all', assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intraunionali. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli , comma 1.
3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all', comma 1, lettera a), si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all', e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all' registrate per l'anno.
4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all' il volume d'affari è costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.
Storico versioni
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