Capo VI

Art. 41

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 1. All', comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera i-sexies) è sostituita dal seguente: «i-sexies) fornitore: il fornitore quale definito all', comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;»; b) la lettera i-octies) è sostituita dal seguente: «i-octies) biocarburanti: i biocarburanti quali definiti all', comma 1, lettera v) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;».
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Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (Art. 41 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo