Capo I
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All', comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: «geotermica,» sono inserite le seguenti: «energia osmotica,»;
b) alla lettera d), la parola: «energetico» è sostituita dalla seguente: «elettrico», dopo la parola: «elettrica» il segno di interpunzione: «,» è sostituito dalla parola: «e» e le parole: «e di carburante per il trasporto,» sono soppresse;
c) alla lettera f), la parola: «verdi» è soppressa;
d) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
«r) "accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili": un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore, che comprende, ma non si limita a, gli accordi di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;»;
e) alla lettera dd), dopo le parole: «prodotti dalle biomasse» sono inserite le seguenti: «, compresi anche biometano e bioidrogeno»;
f) la lettera ll) è sostituita dalla seguente:
«ll) "combustibili rinnovabili di origine non biologica": combustibili liquidi e gassosi, il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, anche denominati carburanti rinnovabili di origine non biologica;»;
g) alla lettera pp), la parola: «ferroviario» è soppressa, le parole: «tenuto al pagamento dell'accisa sull'energia» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica di energia elettrica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità, o soggetto equivalente che fornisce energia» e le parole: «sistema stradale e ferroviario;» sono sostituite dalle seguenti: «settore dei trasporti.» è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di accisa;»;
h) alla lettera bbb) le parole: «di cui al decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2019 recante "Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28» sono sostituite dalle seguenti: «istituito ai sensi dell', comma 16»;
i) dopo la lettera hhh) sono aggiunte le seguenti:
«hhh-bis) "legname tondo industriale": tronchi da sega, tronchi da impiallacciatura, legname da triturazione (tondelli o legno spaccato) e ogni altro tipo di legname tondo idoneo a fini industriali, escluso il legname tondo le cui caratteristiche quali specie, dimensioni, linearità e densità dei nodi, lo rendono non idoneo all'uso industriale;
hhh-ter) "apparecchiatura per l'energia solare": apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o elettrica, in particolare apparecchiatura solare termica e fotovoltaica;»;
hhh-quater) "zona di offerta": la zona di offerta quale definita all', punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio;
hhh-quinquies) "tecnologia innovativa per l'energia rinnovabile": una tecnologia per la generazione di energia rinnovabile che migliora, almeno in un modo, una tecnologia rinnovabile di punta comparabile o che rende sfruttabile una tecnologia per l'energia rinnovabile che non sia pienamente commercializzata o che comporta un chiaro livello di rischio;
hhh-sexies) "sistema di misurazione intelligente": un sistema di misurazione intelligente quale definito all', punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
hhh-septies) "punto di ricarica": un punto di ricarica quale definito all', punto 48), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023;
hhh-octies) "mercati dell'energia elettrica": i mercati dell'energia elettrica quali definiti all', punto 9), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
hhh-novies) "batteria per uso domestico": la batteria ricaricabile a sè stante di capacità nominale superiore a 2 kwh, che può essere installata e usata in un ambiente domestico;
hhh-decies) "batteria per veicoli elettrici": una batteria per veicoli elettrici quale definita all', paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023;
hhh-undecies) "batteria industriale": una batteria industriale quale definita all', paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023;
hhh-duodecies) "stato di salute": lo stato di salute quale definito all', paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023;
hhh-terdecies) "stato di carica": lo stato di carica quale definito all', paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023;
hhh-quaterdecies) "setpoint di potenza": le informazioni dinamiche conservate nel sistema di gestione della batteria che prescrivono le impostazioni di potenza elettrica alle quali la batteria dovrebbe funzionare in modo ottimale durante le operazioni di ricarica o di scaricamento, in modo da ottimizzarne lo stato di salute e l'uso operativo;
hhh-quindecies) "ricarica intelligente": l'operazione di ricarica in cui l'intensità dell'energia elettrica fornita alla batteria è adeguata in modo dinamico, sulla base delle informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica;
hhh-sexiesdecies) "ricarica bidirezionale": la ricarica bidirezionale quale definita all', punto 11), del regolamento (EU) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023;
hhh-septiesdecies) "punto di ricarica di potenza standard": un punto di ricarica di potenza standard quale definito all', punto 37), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023;
hhh-duodevicies) "industria": le imprese e i prodotti che rientrano nelle sezioni B, C e F e nella sezione J, divisione 63, della classificazione statistica delle attività economiche (NACE REV.2), come stabilito dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;
hhh-undevicies) "scopo non energetico": l'uso di combustibili come materie prime in un processo industriale, anziché per produrre energia;
hhh-vicies) "combustibili rinnovabili": biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica;
hhh-vicies semel) "efficienza energetica al primo posto": il principio dell'efficienza energetica al primo posto quale definito all', punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
hhh-vicies bis) "piantagione forestale": una piantagione forestale quale definita all', punto 11), del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° maggio 2023;
hhh-vicies ter) "energia osmotica": energia generata dalla differenza nella concentrazione salina tra due fluidi, come acqua dolce e salata;
hhh-vicies quater) "efficienza del sistema": la scelta di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico che consentano anche un percorso di decarbonizzazione economicamente vantaggioso, una maggiore flessibilità e un uso efficiente delle risorse;
hhh-vicies quinquies) "stoccaggio dell'energia co-ubicato": un impianto di stoccaggio dell'energia combinato con un impianto per la produzione di energia rinnovabile e collegato allo stesso punto di accesso alla rete;
hhh-vicies sexies) "veicolo elettrico solare": un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore comprendente solo macchine elettriche non periferiche come convertitore di energia, con un sistema di accumulo di energia ricaricabile che può essere ricaricato esternamente e con pannelli fotovoltaici integrati al veicolo.».
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