Capo VI

Art. 46

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

In vigore dal 4 feb 2026
1. All' del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «le percentuali di distribuzione provinciale previste dall', comma 2,» sono inserite le seguenti: «o dall', comma 2,» e dopo le parole: «gli elenchi previsti dall', comma 2,» sono inserite le seguenti: «o dall', comma 3,»; b) i commi 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono abrogati; c) al comma 17 le parole: «commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 5, 6, provvede».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5#art-46

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