Capo VI
Art. 40
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66
1. All', del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5#art-40