Capo V

Art. 39

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 1. All' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il rapporto di cui al comma 1 comprende una valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia. La valutazione del potenziale prende in considerazione le tecnologie disponibili ed economicamente praticabili per usi industriali e domestici, nell'intento di fissare traguardi e misure per aumentare l'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico derivante dal riscaldamento e dal raffrescamento. Tale valutazione è predisposta tenendo conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto. Le risultanze del rapporto sono prese in considerazione nel PNIEC.».
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Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Art. 39 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo