Capo V
Art. 14
Disposizioni in materia di adempimento collaborativo
In vigore dal 20 dic 2025
1. In deroga alle disposizioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all', comma 1-bis, del medesimo decreto.
2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il termine del 30 settembre 2026.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce causa di esclusione dal regime ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 per inosservanza degli impegni assunti.
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