Capo VII
Art. 17
Modifiche alle disposizioni legislative in materia di accise
In vigore dal 20 dic 2025
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 3, lettera a), le parole: «Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché l'organismo centrale di stoccaggio istituito dallo Stato ai sensi della direttiva (UE) 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, per garantire il mantenimento delle scorte nazionali di prodotti petroliferi»;
b) all'articolo 26, comma 8, lettera b), dopo le parole: «altro recipiente,» è inserita la seguente: «anche»;
c) all'articolo 26-ter, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta, i soggetti di cui all'articolo 26, comma 9, possono versare, entro il quarto mese del semestre di riferimento e in un'unica soluzione, tutte le rate di acconto mensili relative al medesimo semestre, ciascuna determinata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati, per uso proprio, nel primo mese del medesimo semestre.»;
d) all'articolo 52, comma 2, lettera c), dopo le parole: «o da gas ottenuti dalla biomassa», sono aggiunte le seguenti: «e consumata per uso proprio»;
e) all'allegato I, la voce «Gas naturale» è sostituita dalla seguente:
«Gas naturale:
per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo
per combustione per usi non domestici: euro 0,012498 per metro cubo
per combustione per usi domestici:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;
per combustione per usi domestici limitatamente ai consumi nei territori di cui all' del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-18;192#art-17