Capo VII

Art. 16

Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale

In vigore dal 20 dic 2025
1. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 96: 1) al comma 7, dopo le parole: «articolo 82» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 118, comma 8»; 2) al comma 9, le parole: «I commi 7 e 8 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 7 non si applica»; b) all'articolo 112, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'estinzione del reato impedisce l'applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito e fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale.»; c) all'articolo 118, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Salvi i casi di confisca disposti dall'autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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