Capo IX
Art. 19
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 20 dic 2025
1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e dall', valutati in 10,130 milioni di euro per l'anno 2026, e in 2,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede:
a) quanto a 8,770 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 1,360 milioni di euro per l'anno 2026, 0,340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-18;192#art-19