Capo III

Art. 9

Modifiche alle disposizioni riguardanti l'imposizione integrativa di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022

In vigore dal 20 dic 2025
1. Al decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 3, primo periodo, le parole: «Commentario alle regole OCSE adottate l'11 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Commentario alle regole OCSE approvato e pubblicato il 14 marzo 2022»; b) all', il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente titolo, un'entità, diversa da una entità trasparente, si considera localizzata nel Paese dove è residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione della sede di direzione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del primo periodo, l'entità non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa è stata costituita.»; c) all', comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, relativa alle imprese e alle entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e alle entità trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale, è inferiore alla aliquota minima di imposta, è dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entità.»; d) all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prima delle rettifiche da consolidamento» sono inserite le seguenti: «per eliminare le operazioni infragruppo»; e) all'articolo 23, comma 6, decimo periodo, le parole: «disciplina ne terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinato nel terzo periodo»; f) all'articolo 28, comma 2, lettera c), le parole: «ai sensi della lettera d) del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, lettera g)»; g) all'articolo 34, comma 5, secondo periodo: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle imprese e alle entità localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente alle entità trasparenti diverse dalle entità apolidi»; 2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) alle imprese e alle entità localizzate in un Paese che non applica disposizioni analoghe a quelle previste nell'articolo 54, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, ai fini dell'imposta minima nazionale equivalente o ai fini del calcolo del valore delle imposte rilevanti semplificate previste da un accordo internazionale sui regimi transitori semplificati di cui all'articolo 39, comma 2; d-ter) alle imprese e alle entità localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente ai veicoli di cartolarizzazione.»; h) all'articolo 35, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «spese salariali ammissibili»: le spese per le indennità dei dipendenti, inclusi gli stipendi, i salari e le altre spese sostenute a beneficio personale diretto e distinto dei dipendenti, quali l'assicurazione sanitaria e i contributi pensionistici, le imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonché i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;»; i) all'articolo 36, comma 1, primo periodo, le parole: «dell'articolo 23, comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23, comma 9» e le parole: «dell'articolo 34, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 34, comma 10»; l) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga agli articoli da 33, 34, 35, 36 e 38, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 52, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed entità a controllo congiunto localizzate in un Paese è pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio: a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese è una perdita o è un reddito inferiore a 1 milione di euro»; m) all'articolo 38, comma 6, le parole: «Le disposizioni dei commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3 e 5»; n) all'articolo 39, comma 1, le parole: «si presume pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a zero»; o) all'articolo 40: 1) al comma 2, le parole: «la soglia di ricavi di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia dei ricavi di cui all'»; 2) al comma 3, le parole: «la soglia dei ricavi di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia dei ricavi di cui all'»; 3) al comma 5, le parole: «i valori dei ricavi di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «i valori dei ricavi di cui all'»; 4) al comma 6, lettera a), le parole: «il requisito dimensionale richiesto all'» sono sostituite dalle seguenti: «il requisito dimensionale richiesto all'»; p) all'articolo 51: 1) al comma 6, lettera a), le parole: «dell'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'»; 2) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento.»; q) all'articolo 52: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «sono validi» sono sostituite dalle seguenti: «sono valide»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 49» sono soppresse; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «hanno validità annuale» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità per un esercizio»; r) all'articolo 53, comma 4, le parole: «delle imposte di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte di cui all'»; s) all'articolo 54: 1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del comma 2, non rilevano neanche le imposte anticipate che originano da perdite realizzate da più di cinque esercizi precedenti la data di entrata in vigore di una imposta sul reddito delle società, emanata da un Paese che non aveva una preesistente imposta sul reddito delle società.»; 2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai fini del primo periodo del comma 4, nel calcolo dell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite di cui all'articolo 29, non sono considerati gli utilizzi: a) delle imposte anticipate collegate a un accordo concluso o modificato dopo il 30 novembre 2021, attraverso cui un Paese attribuisce uno specifico diritto a fruire di un credito d'imposta o di altre agevolazioni fiscali sulla base della discrezionalità esercitata dalle autorità governative centrali o locali di tale Paese; b) delle imposte anticipate collegate a un'opzione esercitata o modificata dopo il 30 novembre 2021 che incide retroattivamente sul trattamento di una operazione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, che è stato già valutato dall'autorità fiscale di un Paese o di cui si è tenuto conto in una dichiarazione fiscale già presentata all'autorità fiscale del suddetto Paese; c) delle imposte anticipate e delle imposte differite collegate alla differenza tra i valori contabili e i valori fiscali di attività e passività se questi valori fiscali sono stati stabiliti ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle società emanata da un Paese, in assenza di una preesistente imposta sul reddito delle società, dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'esercizio transitorio. 4-ter. In deroga al comma 4-bis, rilevano gli utilizzi delle imposte anticipate collegate agli accordi, conclusi o modificati entro il 18 novembre 2024, e alle opzioni, esercitate o modificate entro il 18 novembre 2024, indicati rispettivamente alle lettere a) o b) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o dopo tale data e prima del 1° gennaio 2026, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2027. Sono, altresì, rilevanti gli utilizzi delle imposte anticipate collegate alle differenze tra i valori contabili e i valori fiscali, determinate ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle società emanata entro il 18 novembre 2024, indicate alla lettera c) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2025 o successivamente a tale data e prima del 1° gennaio 2027, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2028. 4-quater. L'importo massimo delle imposte anticipate che rilevano ai sensi del comma 4-ter è pari al 20 per cento dell'importo delle imposte anticipate originariamente iscritte in bilancio e relative a ciascuna categoria indicata al comma 4-bis, lettere a), b) e c), ricalcolato alla più bassa tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta nazionale applicabile. 4-quinquies. Se, successivamente al 18 novembre 2024, è intervenuta una modifica normativa, un cambio di tecnica contabile, una modifica o una nuova opzione ovvero una modifica dei termini di un accordo con autorità pubbliche, il cui effetto è un aumento dell'utilizzo delle imposte anticipate di cui al comma 4-ter, l'utilizzo di tali imposte assume rilevanza nei limiti dell'importo che sarebbe stato determinato, ai sensi del comma 4-quater, in assenza di tale modifica.»; t) all'articolo 56: 1) al comma 4, quarto periodo, le parole: «le condizioni di cui all', comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni di cui all', comma 1»; 2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo»; u) all'allegato A: 1) al numero 33), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) sia amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole OCSE;»; 2) dopo il numero 33) è inserito il seguente: «33-bis) "imposte rilevanti semplificate": le imposte sul reddito del Paese riportate nella voce imposte dei rendiconti finanziari qualificati del gruppo, al netto degli importi che non rappresentano imposte rilevanti e degli importi relativi alle posizioni fiscali incerte riportate in tali rendiconti. Ai fini della presente definizione, per "rendiconti finanziari qualificati" s'intende: a) i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo; b) i bilanci o rendiconti separati delle imprese predisposti in base a principi contabili conformi o in base a principi contabili autorizzati a condizione che le informazioni ivi riportate siano predisposte in base a tali principi e siano affidabili; c) nel caso di una impresa che non è consolidata linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, i bilanci di tale impresa utilizzati per la predisposizione della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo;»; 3) al numero 52), la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione sui redditi, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, ivi ubicata, che sarebbe trattata come stabile organizzazione secondo il Modello OCSE, se tale Paese avesse, ai sensi dell' di tale Modello, il diritto di assoggettare a imposizione detto reddito;»; 4) dopo il numero 55) è inserito il seguente: «55-bis) "veicolo di cartolarizzazione": un'entità che partecipa a un accordo di cartolarizzazione e che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) l'entità svolge solo attività che agevolano uno o più accordi di cartolarizzazione; b) concede garanzie sulle proprie attività a favore dei propri creditori (o dei creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione); c) versa tutta la liquidità ottenuta dalle sue attività ai suoi creditori (o ai creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione) su base annuale o con una frequenza maggiore, a eccezione alternativamente di: 1) disponibilità liquide, trattenute in base alla documentazione dell'accordo, per far fronte all'eventuale distribuzione agli azionisti (o equivalenti) di un ammontare di utile che sia trascurabile rispetto ai ricavi conseguiti nell'esercizio dall'entità; 2) disponibilità liquide ragionevolmente richieste secondo i termini dell'accordo per uno (o entrambi) dei seguenti scopi: 2.1) effettuare un accantonamento in vista dei pagamenti futuri che sono richiesti o che saranno probabilmente richiesti in base alle clausole dell'accordo; 2.2) mantenere o migliorare il merito creditizio dell'entità. Ai fini della presente definizione, per "accordo di cartolarizzazione" s'intende un meccanismo che soddisfa le seguenti condizioni: è attuato al fine di mettere in comune e riconfezionare un portafoglio di attività (o esposizioni di attività) per gli investitori che non sono imprese del gruppo multinazionale o nazionale, in modo da separare giuridicamente uno o più insiemi identificati di attività; e limita l'esposizione di tali investitori al rischio di insolvenza di un'entità che detiene le attività giuridicamente separate, controllando la possibilità che i creditori identificati di tali entità (o di altra entità nell'accordo) avanzino pretese nei suoi confronti attraverso la documentazione giuridicamente vincolante sottoscritta da tali creditori;». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-18;192#art-9

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