Allegato›Capo III
Art. 76
Termini per la trascrizione (articolo 6 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
In vigore dal 13 ago 2025
Termini per la trascrizione (
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.
3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-76