Allegato›Capo III
Art. 75
Trascrizione del certificato di successione (articolo 5 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.
2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente titolo e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
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