AllegatoParte IICapo I

Art. 71

Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

In vigore dal 13 ago 2025
Oggetto dell'imposta ( decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347) 1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente titolo e della tariffa, di cui all'allegato 2 al presente testo unico. 2. Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato nè quelle relative ai trasferimenti di cui all' salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-71

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