AllegatoCapo III

Art. 77

Termine per le annotazioni (articolo 7 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-77

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