Allegato›Capo III
Art. 74
Imposta relativa a più formalità (articolo 4 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
In vigore dal 13 ago 2025
1. È soggetta a imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.
2. Se le formalità devono eseguirsi in più uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all'originale e la certificazione di eseguita formalità di cui all', comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia, il richiedente può presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette a imposta proporzionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-74