AllegatoParte VI

Art. 203

Norme di interpretazione autentica (articolo 9, comma 1, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Ai fini del presente testo unico l' della tabella, di cui all'allegato 1, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall' del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-203

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo