Allegato›Capo III
Art. 202
Esenzioni applicabili agli eventi sismici del 2009 che hanno colpito i territori dell'Abruzzo e all'emergenza verificatasi nell'agosto 2018 nella città di Genova
In vigore dal 13 ago 2025
1. Resta ferma l'applicazione delle agevolazioni previste:
a) dall', comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
b) dall', commi 3 e 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-202