AllegatoCapo III

Art. 201

Esenzioni applicabili con riferimento agli eventi sismici del 2016 (articolo 48, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione nè alle imposte e tasse ipotecarie e catastali nè all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 2. Le esenzioni previste dal comma 1 sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni: a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi dell', comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016; c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 3. Le esenzioni previste dal comma 1 non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-201

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