Allegato›Capo III
Art. 200
Emergenza nel comune di Senise del luglio 1986 (articolo 4, commi 1 e 2, decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili e al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico, e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-200