Allegato 3›Parte VI
Art. 2
In vigore dal 13 ago 2025
1. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare e altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-2-2