Allegato 3›Parte VI
Art. 4
In vigore dal 13 ago 2025
1. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall' del presente testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-4-2