Allegato›Capo II
Art. 4
Operazioni di società ed enti esteri (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Sono soggetti a registrazione:
a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;
b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte dell'Unione europea;
c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte dell'Unione europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato dell'Unione europea;
d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato dell'Unione europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), semprechè non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008;
e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato dell'Unione europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, semprechè non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
f) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione nè quella legale in uno Stato dell'Unione europea, semprechè, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato dell'Unione europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione nè quella legale in uno Stato dell'Unione europea;
h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte dell'Unione europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-4