AllegatoSez. II

Art. 9

Ufficio competente (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell', comma 1, lettere b) o c). 2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-9

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