Allegato 3›Parte VI
Art. 6
In vigore dal 13 ago 2025
1. Fatture e altri documenti di cui agli della tariffa, allegato 3 riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
2. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-6-2