Capo IV
Art. 19
In vigore dal 13 giu 2025
Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, le parole: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies)»;
b) all', comma 3, terzo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»;
c) all'articolo 17-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso.».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, le parole: «dalle lettere a), b), c), d), e), f)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b), c), d), e), f), g)»;
b) all':
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale»;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso.»;
c) all'articolo 36:
1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all', comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
2) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all', comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
d) all'articolo 37:
1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «commi 1, 1-bis e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»;
2) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all', comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
e) all'articolo 48, comma 3, secondo periodo, le parole: «delle tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle tasse per i servizi ipotecari»;
f) all'articolo 95, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'amministrazione finanziaria.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81#art-19