Capo V
Art. 21
In vigore dal 13 giu 2025
Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall', comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, le parole: «non dipendente da un precedente accertamento,» sono soppresse;
b) all', comma 2-quater, le parole: «al comma 2-bis, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter»;
c) all', comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-quater; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili.»;
d) all'articolo 9-bis, comma 2:
1) il secondo periodo è soppresso;
2) al terzo periodo le parole: «articolo 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «- quater»;
e) all':
1) al comma 1-bis:
1.1) al primo periodo, le parole: «di cui all',» sono soppresse;
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facoltà di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.»;
2) al comma 1-ter, le parole: «al comma 1-bis, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-bis, primo e quarto periodo».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81#art-21