Capo V
Art. 22
In vigore dal 13 giu 2025
Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini
nel procedimento di accertamento
1. A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81#art-22