Capo III
Art. 16
In vigore dal 13 giu 2025
Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso tributario
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «all'originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»;
b) all'articolo 35, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;
c) all'articolo 68, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse;
d) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,».
2. Al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72, al comma 6, le parole: «all'originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»;
b) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;
c) all'articolo 126, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse;
d) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;
e) all'articolo 129, comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 2, le parole «comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), v), z)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v),»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81#art-16