Capo II
Art. 14
In vigore dal 13 giu 2025
Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale
1. All' del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al comma 1 non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli , della misura:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al comma 3-bis non trova applicazione.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attività produttive di cui all'.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81#art-14