Art. 9
Abrogazioni
In vigore dal 5 apr 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati:
a) l'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) l', comma 435, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-28;43#art-9