Art. 8

Disposizioni finali

In vigore dal 2 ago 2025
1. Le disposizioni di cui all', fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 4-bis del presente articolo, nonché le disposizioni di cui agli , commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall', comma 1, lettera e), si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-quater, come introdotto dall', comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall', comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all', comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall', comma 1, lettera e). 4. Le disposizioni di cui agli , comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilità di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità, fino alla data di cui al comma 3. 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall', comma 1, lettera l), del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale... del decreto previsto dal citato articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui al predetto articolo 33-ter, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 5. Dalla data di cui al comma 3, all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità esercenti fabbriche o depositi di prodotti di cui al presente titolo dall'obbligo di prestare cauzione, ai sensi dell', comma 3, lettera a). Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione è prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.». 6. I provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità, ai sensi degli , comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e aventi validità alla data di cui al comma 3, decadono al sessantesimo giorno successivo alla medesima data prevista dal comma 3; se i predetti soggetti, entro il medesimo termine di sessanta giorni, presentano l'istanza di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dal presente decreto, i provvedimenti di cui al presente comma continuano a essere efficaci fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell'istruttoria, ai sensi del medesimo articolo 9-quinquies, comma 5.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-28;43#art-8

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