Art. 4

Rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi

In vigore dal 5 apr 2025
1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in relazione all'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita»; b) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) istituzione di rivendite speciali presso impianti di distribuzione di carburanti in presenza dei medesimi requisiti di distanza e di popolazione di cui alla lettera b), salvo la non applicabilità del requisito della popolazione in ragione del contesto extraurbano di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 8, lettera b);»; c) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) rilascio dei patentini secondo modalità e criteri di semplificazione delle procedure amministrative anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-28;43#art-4

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