Art. 7
Disposizioni di coordinamento
In vigore dal 5 apr 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026:
a) all', comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, le parole: «sul gas metano», sono sostituite dalle seguenti: «sul gas naturale impiegato per combustione per usi non domestici»;
b) al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla tabella A, Sezione I, punto 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella colonna «CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI», le parole: «La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.
Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione, che produce effetto ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 e deve essere trasmessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è presentata»
2) nella colonna «RIFERIMENTI NORMATIVI», le parole «artt. 29 e 63» sono sostituite dalle seguenti: «art. 29».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-28;43#art-7