Art. 10
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 5 apr 2025
1. Agli oneri derivanti dall', comma 1, lettera f), n. 2) e 3), dall', comma 1, lettere g), i) e s), dall' e dall', comma 5, valutati in 27.377.600 euro per l'anno 2026, 27.352.960 euro per l'anno 2027, 27.234.496 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 27.377.600 euro per l'anno 2030, 27.352.960 euro per l'anno 2031, 27.234.496 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 27.377.600 euro per l'anno 2034 e 27.387.456 euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, quanto a 27.377.600 euro per l'anno 2026, 24.152.960 euro per l'anno 2027, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 25.677.600 euro per l'anno 2030, 25.652.960 euro per l'anno 2031, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 25.677.600 euro per l'anno 2034 e 25.687.456 euro annui a decorrere dall'anno 2035 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e quanto a 3.200.000 euro per l'anno 2027 e 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall', comma 1, lettera f), n. 2) e 3), e dall', comma 1, lettera g).
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9-ter, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotti dall', comma 1, lettera e), nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. In sede di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n. 111, è valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell', comma 1, lettera g), numero 6, e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.
Storico versioni
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