AllegatoTitolo IIICapo I

Art. 40

Modalità e termini di attuazione (articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201 del 2011)

In vigore dal 20 dic 2025
Modalità e termini di attuazione (, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201 del 2011) 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui agli , comma 1. 2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui agli , comma 1, si applicano le disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-40

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