AllegatoTitolo IIICapo I

Art. 38

Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi (articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011)

In vigore dal 29 nov 2024
Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi (, comma 10-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011) 1. A decorrere dal 29 aprile 2012 è istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a: a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri; c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-38

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