Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 38
41 / 100Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi (articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011)
In vigore dal 29 nov 2024
Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi
(, comma 10-bis,
del decreto-legge n. 201 del 2011)
1. A decorrere dal 29 aprile 2012 è istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-38