Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 40
43 / 100Modalità e termini di attuazione (articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201 del 2011)
In vigore dal 20 dic 2025
Modalità e termini di attuazione
(, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201 del 2011)
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui agli , comma 1.
2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui agli , comma 1, si applicano le disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-40