AllegatoTitolo VCapo I

Art. 43

Imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati (articolo 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012)

In vigore dal 29 nov 2024
Imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati (, comma 492, della legge n. 228 del 2012) 1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all', comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui all', o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo , e le operazioni sui valori mobiliari di cui all', comma 1-bis, lettera c), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui all' o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati all', inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dall'. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a un quinto, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all', tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-43

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