Art. 10

Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

In vigore dal 14 dic 2024
1. All'allegato I al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il titolo, sono inserite le seguenti parole: «Sezione A Ai fini della presente sezione A, i riferimenti alle regole della convenzione SOLAS si intendono fatti a tali regole così come applicate ai sensi della SOLAS 90.»; b) al punto 1, le parole: «le navi ro/ro da passeggeri di cui all'.1, devono rispettare i requisiti del presente allegato» sono sostituite dalle seguenti: «, devono essere rispettati i requisiti della presente sezione»; c) dopo il punto 4, è inserita la seguente sezione: «Sezione B I requisiti del capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020 devono essere rispettati. Tuttavia, in deroga alla regola II-1/B/6.2.3 della SOLAS 2020, l'indice di compartimentazione richiesto R deve essere determinato come segue: ======================================================= |Persone a bordo| | | (N)  | Indice di compartimentazione (R)  | +===============+=====================================+ |N < 1 000  |R = 0,000088 * N + 0,7488  | +---------------+-------------------------------------+ |1 000 ≤ N ≤ | | |1 350  |R = 0,0369 * ln (N + 89,048) + 0,579 | +---------------+-------------------------------------+ in cui: N = Numero totale di persone a bordo.»; d) le parole: «ente tecnico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «organismo riconosciuto»; e) all'appendice, punto 6.1, le parole: «per le navi straniere e l'ente tecnico della nave per le navi italiane» sono soppresse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;179#art-10

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