Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
In vigore dal 14 dic 2024
1. All' del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Prima di adibire una nave a servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti dello Stato, l'autorità marittima accerta la conformità ai requisiti del presente decreto:
a) durante le ispezioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, per le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera diversa da quella italiana;
b) durante le ispezioni di cui all' del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, per le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera italiana.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;179#art-2