Art. 7

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

In vigore dal 14 dic 2024
1. All' del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «L'armatore o l'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «La società», le parole: «deve comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «deve notificare» e le parole: «all', comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «all', comma 4, del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 e all'allegato XV, punto 1.3, al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53»; b) al comma 2, le parole: «L'armatore o l'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «La società» e le parole: «deve informare la» sono sostituite dalle seguenti: «deve inoltrare notifica alla»; c) al comma 3, le parole: «Qualora il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per le navi ro/ro da passeggeri conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato I, sezione A, qualora il servizio» e dopo le parole: «in applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I» sono inserite le seguenti: «, sezione A».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;179#art-7

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