Art. 13

Modifiche all'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

In vigore dal 14 dic 2024
Modifiche all'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 1. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificati dal decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nel corso delle ispezioni di cui all' del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, l'autorità marittima accerta che le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera italiana, prima di essere adibite a viaggi nell'ambito di servizi di linea nel tratto di mare A di cui all', comma 1, lettera a), del presente decreto, siano pienamente conformi ai requisiti di cui all' del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65. Nell'effettuare la verifica di cui al presente comma, l'autorità marittima, riconosce i certificati rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera di altri Stati membri ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici di stabilità previsti dall' del decreto legislativo n. 65 del 2005 e dall'allegato I al medesimo decreto.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;179#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo